Negli ultimi giorni, l’Emilia-Romagna e le Marche sono state colpite da gravi alluvioni che hanno richiesto l’intervento fondamentale della Protezione Civile e dei suoi volontari, molti dei quali sono lavoratori dipendenti.
È importante conoscere i diritti che spettano a questi lavoratori, e gli obblighi dei datori di lavoro in relazione alla gestione di dipendenti impegnati come volontari durante emergenze di questo genere.
I diritti dei lavoratori volontari sono definiti dal Decreto Legislativo 1/2018 e da fonti secondarie ed in particolare dalla direttiva del Dipartimento della protezione civile del 24 febbraio 2020 e la Circolare del Capo Dipartimento della protezione civile del 25 gennaio 2019.
🙋♂️ Chi sono i destinatari di tali diritti?
Si tratta dei volontari aderenti a soggetti iscritti nell’Elenco Nazionale del volontariato, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in occasione di eventi emergenziali specifici, inclusi quelli richiesti dai sindaci o altre autorità amministrative di protezione civile.
💼 Quali sono i diritti di questi lavoratori?
L’articolo 39 del D.Lgs. 1/2018 garantisce loro, per un periodo massimo di 30 giorni consecutivi e fino a 90 giorni all’anno di effettivo impiego:
- il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato. I datori di lavoro devono conservare il posto di lavoro per la durata massima prevista, avendo la possibilità di assumere personale a tempo determinato per sostituire i lavoratori volontari. Durante questa fase, i lavoratori hanno il diritto alla conservazione del posto di lavoro e non possono essere licenziati.
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato. Durante l’assenza, il datore di lavoro deve corrispondere il trattamento economico spettante al lavoratore, escludendo solo i compensi strettamente legati alla prestazione effettiva, e versare i contributi previdenziali relativi.
- la copertura assicurativa, come previsto dall’articolo 18 del D.Lgs. 117/2017. Tale copertura può essere fornita dal Dipartimento della Protezione Civile o dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano attraverso polizze integrative, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, per la partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze nazionali di lunga durata o interventi all’estero.
🔒 Limiti di utilizzo dei volontari?
Durante situazioni di emergenza nazionale, su autorizzazione del Dipartimento della Protezione Civile, i limiti massimi per l’utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a 60 giorni consecutivi e fino a 180 giorni all’anno, nei casi di effettiva necessità singolarmente individuati.
💰 Come viene gestito il rimborso al datore di lavoro?
Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere il rimborso dei compensi corrisposti ai dipendenti volontari, secondo quanto previsto dall’articolo 39, comma 5, del D.Lgs. 1/2018 e seguendo le procedure indicate nell’art. 40 dello stesso D.Lgs. 1/2018. Approfondiremo l’argomento in un prossimo articolo…
Per concludere, questi sono i diritti essenziali che garantiscono una gestione corretta della partecipazione dei dipendenti volontari durante le emergenze sempre più frequenti nella nostra vita quotidiana. È fondamentale che enti pubblici e datori di lavoro privati rispettino tali norme per tutelare i lavoratori e garantire il corretto funzionamento dei servizi di protezione civile, come si è brillantemente dimostrato in Emilia Romagna.
A tal proposito, desidero esprimere la mia gratitudine a tutti i volontari e a coloro che, con il loro impegno e sacrificio, stanno compiendo un vero miracolo lungo tutta la riviera romagnola per avviare la stagione estiva. Sono un esempio da seguire… Grazie a tutti! 🙏