Dopo aver visto nel precedente articolo quali sono i diritti dei volontari della protezione civile dipendenti da datori di lavoro privato ed enti pubblici in caso di intervento per emergenze, è fondamentale garantire anche il rimborso ai datori di lavoro delle spese sostenute per gli emolumenti versati ai lavoratori volontari che si impegnano nella protezione civile durante le emergenze.
E, non meno importante, è necessario anche garantire il rimborso ai volontari lavoratori autonomi per il mancato guadagno giornaliero.
In questo articolo, condividiamo le procedure e le indicazioni per ottenere il rimborso in modo corretto e tempestivo.
Le domande dirette a richiedere il rimborso delle spese sostenute dai datori di lavoro dei volontari devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione (art. 40 comma 1 D.Lgs. 1/2018). Dopo le verifiche istruttorie necessarie, il soggetto provvede ad effettuare i rimborsi, nel limite delle rispettive disponibilità di bilancio.
Secondo la direttiva del Dipartimento della protezione civile del 24 febbraio 2020, se l’autorizzazione al rimborso spese è predisposta dal Dipartimento stesso, le richieste devono essere inviate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo “protezionecivile@pec.governo.it“. In caso contrario, la richiesta va indirizzata sempre tramite PEC alla struttura regionale della protezione civile che ha autorizzato l’intervento.
Durante attività di lunga durata o interventi all’estero, le organizzazioni di volontariato possono anche richiedere un’anticipazione del rimborso all’autorità che ha autorizzato l’attività stessa.
È importante inviare le richieste di rimborso entro i due anni successivi alla conclusione dell’intervento o dell’attività. Inoltre, è necessario allegare un’apposita autodichiarazione che attesti la correlazione delle spese sostenute con l’attività svolta durante l’emergenza.
Per facilitare il processo di richiesta, è possibile trovare il modello di richiesta di rimborso nell’allegato 1 alla Circolare del Capo Dipartimento della protezione civile del 25 gennaio 2019.
Le informazioni da indicare nel modulo di richiesta sono le seguenti:
📋 Dati identificativi del datore di lavoro
📋 Dati identificativi dei lavoratori volontari coinvolti nell’emergenza
📋 Importo complessivo del rimborso, con allegati i prospetti individuali
📋 Indicazione dell’IBAN per l’accredito bancario o postale
È fondamentale allegare alla domanda i seguenti documenti per evitare la decadenza:
1️⃣ Fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante dell’azienda e firmatario della richiesta
2️⃣ Attestato di partecipazione del dipendente impiegato come volontario
In alternativa al rimborso diretto da parte del datore di lavoro, esiste la possibilità di ottenere un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Legge 189/2016, convertito nella legge 229/2016. La scelta tra le due opzioni spetta al datore di lavoro, ma una volta effettuata, non può essere modificata.
Per utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite il modello F24, è stato istituito il codice tributo “6898” denominato “Credito d’imposta spettante ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile – art. 38 decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189”.
Per i volontari lavoratori autonomi aderenti a soggetti iscritti nell’Elenco nazionale e impiegati nelle attività di emergenza, è previsto un rimborso per il mancato guadagno giornaliero. L’importo è calcolato in base alla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera di volontariato, con un limite di 103,30 euro giornalieri.
È importante ricordare che il rimborso per il mancato guadagno giornaliero costituisce un “lucro cessante” dal punto di vista fiscale e, pertanto, è soggetto a imposizione fiscale.
Infine, è essenziale sottolineare che l’attività di volontariato nella protezione civile, anche se svolta nell’ambito delle proprie competenze, non costituisce un’attività professionale. Di conseguenza, il ricevimento del rimborso da parte dei lavoratori autonomi non comporta obblighi di fatturazione.
Come dicevo in premessa è fondamentale che i volontari che si dedicano con impegno alla protezione civile abbiano accesso ai loro diritti e alle procedure di rimborso in modo corretto e tempestivo. Ritengo che queste disposizioni garantiscono il giusto riconoscimento dell’impegno di coloro che si adoperano per aiutare le comunità durante le situazioni di emergenza, come le recenti alluvioni.
Se sei un datore di lavoro o un volontario interessato a conoscere ulteriori dettagli su come interpretare e seguire correttamente queste norme, ti invitiamo a contattarci. Insieme possiamo lavorare per una gestione efficace e una tutela adeguata dei lavoratori volontari. 😉