L’Agenzia delle Entrate ha confermato che in caso di decadenza dalla sanatoria per lo stesso debito oggetto di domanda di rottamazione, è possibile richiedere una rateazione “ordinaria” ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.
La manovra 2023 prevede che in caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
Tuttavia, a differenza delle precedenti rottamazioni, non è prevista la richiesta di un piano di rateazione ordinaria per i carichi rispetto ai quali è intervenuta la decadenza della sanatoria.